Informativa Certificazioni
Certificati - Legge 183 del 12/11/2011
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art.15 della legge 183 del 12/11/2011 (finanziaria 2012), per cui le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizii certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art.46 e 47 DPR 28/12/2000 N.445 (dichiarazioni sostitutive di certificati-art. 46 DPR 445/00 - o di atti di notorietà -art. 47 DPR 445/00-.
Pertanto, in ottemperanza alla nuova norma, l’Istituto di Istruzione Superiore “TULLIANO” di Arpino rilascia esclusivamente certificati validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali sarà riportata la dicitura prevista dalla legge: ‘’Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.
Si ricorda che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46, D.P.R. 445) e non è necessaria l’autentica della firma, basta allegare la fotocopia del documento d’identità.
Sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori dei Pubblici Servizi provvedere alle verifiche tramite l’acquisizione diretta delle notizie dalle stesse Pubbliche Amministrazioni e/o, provvedere a “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive,a norma dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000.
Per presentare, invece, un atto ad un privato ( come banche, notai, assicurazioni, scuola privata, datore di lavoro privato per borsa di studio al figlio, finanziaria per prestito, ecc.) servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da € 14,62.
I certificati ai privati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B"o nei casi previsti da altre norme speciali.
Il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.